Depositi Iva: nuove regole dal 01.04.2017
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Le novità in materia di Depositi Iva si susseguono; la riforma avviata con il D.L. n. 193/2016 del 22.10.2016, convertito con modificazione in Legge n. 225 del 01.12.2016, stanno vedendo in questi mesi il loro concreto attuarsi.
Prima di occuparci delle novità che entreranno in vigore a partire dal prossimo 01.04.2017 in relazione all’estrazione dei beni dai Depositi Iva e alla garanzia eventualmente da prestare, facciamo un breve riassunto delle novità che si sono susseguite, con lo scopo di contrastare i comportamenti fraudolenti.
Novità D.L. 193/2016
Vediamo le più importanti novità introdotte dal D.L. n. 193/2016:
Abrogazione del comma 4 lettera d) dell’art. 50 bis del D.L. n. 331/1993
Vengono meno le limitazioni oggettive (con riguardo alla tipologia dei beni introdotti nei Depositi Iva) e soggettive in relazione ai soggetti destinatari dei beni estratti nel deposito. A far data dal 01.04.2017 tutte le cessioni di beni potranno essere effettuate senza l’applicazione dell’Iva introducendo i beni in depositi Iva a prescindere dal luogo di stabilimento o di identificazione del cessionario (Italia, Paese UE o Paese Extra UE) e dalla tipologia di beni oggetto dell’operazione ai sensi dell’art. 50 bis comma 4 del D.L. n. 331/1993. Fino a quella data la possibilità di non applicare l’Iva sarà riservata esclusivamente alle cessioni a favore di soggetti passivi comunitari nonché alle cessioni di beni elencati nella Tabella “A bis” nei confronti di soggetti italiani ed extracomunitari.
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Riforma del comma 6 dell’art. 50 bis del D.L. n. 331/1993
A decorrere, infatti, dal 01.04.2017 ai fini dell’estrazione dei bei dai Depositi Iva non sarà più necessaria l’iscrizione alla CCIAA da almeno un anno nonché il requisito dell’effettiva operatività e la dimostrazione della regolarità nei versamenti Iva.
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Novità introdotte dal D.M. 23.02.2017 la garanzia
Il Decreto MEF del 23.02.2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 64 17.03.2017 ed avente per oggetto “Estrazione di beni introdotti in depositi Iva ai sensi dell’articolo 50 bis, comma 6 del Decreto Legge 30.08.1993 n. 331, convertito dalla Legge 29.10.1993 n. 427, come modificato dall’art. 4 comma 7 del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193”, ha definito i requisiti di garanzia necessari per l’applicabilità dell’Iva in capo ai soggetti che procedono con l’estrazione dei beni dal Deposito Iva.
Nel dettaglio l’articolo 2 del su citato Decreto individua i seguenti requisiti “connessi ad elementi soggettivi di affidabilità del contribuente, ovvero:
Presentazione della dichiarazione ai fini dell’Iva, se il soggetto è obbligato, nei tre periodi d’imposta antecedenti all’estrazione dei beni dal Deposito. |
Esecuzione dei versamenti, se dovuti, relativi all’Iva dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell’estrazione dei beni dal Deposito Iva. |
Assenza di avvisi di rettifica o di accertamento definitivi per i quali non è seguito il pagamento delle somme dovute relative all’emissione o all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, già notificati nel periodo di imposta in corso o nei tre periodi di imposta precedenti di osservazione. |
Assenza della formale conoscenza dell’inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle Parti, a norma dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale a carico del Legale Rappresentante o del Titolare della Ditta Individuale, con riferimento ai delitti previsti dagli artt. 2,3,5,8,10,10 ter, 10 quater e 11 del Decreto Legislativo n. 74/2000 avente per oggetto “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della Legge 25 giugno 1999 n. 205” e dell’art. 216 del Regio Decreto n. 267 del 1942 recante “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa”. |
I requisiti si considerano comunque posseduti qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
Il soggetto che procede all’estrazione dei beni dal Deposito Iva coincide con quello che ha effettuato l’immissione in libera pratica con l’introduzione dei beni nel Deposito Iva. |
Il soggetto che procede all’estrazione dei beni dal Deposito Iva è un soggetto autorizzato ai sensi degli articoli da 38 a 41 del Regolamento UE n. 952 del 09.10.2013 (che istituisce il Codice doganale dell’Unione) oppure esonerato ai sensi dell’art. 90 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (D.P.R. n. 43 del 23.01.1973 – aggiornato al Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59). |
Il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti
Per quanto attiene ai soggetti di nuova costituzione i requisiti devono sussistere nei periodi intercorrenti dalla data di costituzione alla data di estrazione dei beni dal Deposito anche se inferiori a 3 anni.
L’Agenzia delle Entrate provvederà, anche sulla base di analisi di rischio di evasione o di frode, ad opportuni controlli ivi compresi quelli connessi alla verifica della sussistenza o meno dei requisiti di garanzia dichiarati dal contribuente.
L’attestazione avrà validità per tutta la durata dell’anno solare di presentazione.
In data 24.03.2017, preceduto da un Comunicato Stampa, sul Sito dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il Provvedimento n. 57215 contenente il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di dichiarazione di sussistenza dei requisiti di affidabilità di cui all’art. 2, comma 1, del Decreto MEF del 23.02.2017 avente per oggetto “Estrazione di beni introdotti in depositi Iva ai sensi dell’art. 50 bis, comma 6 del Decreto Legge 30.08.1993 n. 331, convertito dalla Legge 29.10.1993 n. 427, come modificato dall’art. 4 comma 7 del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193” – pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 64 il 17.03.2017.
Unitamente al modello di dichiarazione il provvedimento, in un proprio allegato, fissa le modalità di trasmissione della dichiarazione da parte del Gestore del Deposito Iva all’Agenzia delle Entrate.
Il modello, reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è costituito da:
- frontespizio;
- sezione dati del soggetto dichiarante;
- sezione riportante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- sezione data e firma.
Da ricordare
Tale modello dovrà essere utilizzato, a partire dal 01.04.2017, dagli operatori che intendono effettuare l’estrazione di beni dai Depositi Iva senza l’applicazione dell’imposta (in regime di reverse ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 633/72) ed evitando di produrre la garanzia di cui al riformulato art. 50 bis comma 6 del D.L. 331/1993.
La dichiarazione, che avrà validità 1 anno solare, sarà consegnata, prima dell’estrazione dei beni, al gestore del Deposito Iva, il quale dovrà trasmetterla a mezzo posta certificata alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate o alle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano territorialmente competenti in relazione al proprio domicilio fiscale.
Gli indirizzi pec per l’invio
Veneto: dr.veneto.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Assenza dei requisiti
Assenza dei requisiti: in assenza dei suddetti requisiti il Decreto del MEF del 23.02.2017 all’articolo 2 comma 4 prevede che l’Iva si applichi, previa prestazione della garanzia, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D.P.R. n. 633/72 e pertanto in regime di Reverse charge:
- secondo le modalità stabilite dall’art. 38 bis comma 5 del Decreto Iva;
- per un importo pari all’Iva dovuta per la durata di 6 mesi dalla data di estrazione dei beni dai Depositi Iva.
I requisiti si considerano comunque posseduti qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
- il soggetto che procede all’estrazione dei beni dal deposito Iva coincide con quello che ha effettuato l’immissione in libera pratica con l’introduzione dei beni nel deposito Iva;
- il soggetto che procede all’estrazione dei beni dal Deposito Iva è un soggetto autorizzato ai sensi degli artt. 38 e seguenti del Regolamento UE del 09.10.2013 oppure l’esonerato ai sensi dell’art. 90 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
I modelli di garanzia, titoli di stato, polizza fideiussoria, fideeiussione bancaria
Per quanto attiene ai soggetti di nuova costituzione i requisiti devono sussistere nei periodi intercorrenti dalla data di costituzione seppure inferiori a 3 anni.
Con Provvedimento n. 59277 del 28.03.2017 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i modelli per il rilascio della garanzia di cui all’articolo 2 comma 4 del Decreto MEF del 23.02.2017.
I Modelli pubblicati sono due:
- modello per intermediari/banche per la costituzione del deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per l’estrazione da Deposito Iva;
- modello per società/banche per il rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per l’estrazione di beni da deposito Iva.
I suindicati modelli, disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dovranno essere utilizzati dai contribuenti che procedono all’estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b) dell’art. 50-bis del Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331 e che intendono avvalersi della possibilità, prevista dall’art. 2 comma 4 del Decreto Ministeriale 23 febbraio 2017, di assolvere l’imposta a norma dell’art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, prestando garanzia con le modalità previste dal comma 5 dell’art. 38-bis del medesimo decreto.
Il primo modello sarà utilizzato per prestare la garanzia in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, mentre il secondo sarà utilizzato per prestare la garanzia attraverso polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.