Modello IVA TR : check list
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Il soggetto passivo IVA, può chiedere il rimborso oppure l’utilizzo in compensazione (orizzontale), del credito IVA riguardante i primi tre trimestri dell’anno. A tal fine, la richiesta, deve essere fatta attraverso la presentazione all’Agenzia delle Entrate del Modello IVA TR.
Modello IVA TR
(Art. 38-bis comma 2 DPR 633/1972) |
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Requisito | Ambito soggettivo |
Possono presentare il Modello IVA TR, i soggetti IVA che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta (IVA) detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte:
Si tenga presente che, oggetto della richiesta di rimborso o dell’utilizzo in compensazione può essere solo l’eccedenza risultante dalla liquidazione IVA del trimestre di riferimento, senza la possibilità di riportare il credito proveniente da trimestri precedenti.
Esempio Un contribuente, con riferimento al II trimestre 2017 presenta una situazione di questo tipo: IVA a credito proveniente da I trimestre = 6.000 IVA acquisti = 8.000; IVA vendite = 3.000 IVA a credito = (6.000 + 8.000) – 3.000 = 11.000 In tal caso, ai fini della presentazione del Modello IVA TR per il II trimestre, deve essere presa in considerazione solo l’IVA acquisti riferita al II trimestre (ossia 8.000), escludendo l’IVA a credito proveniente dal I trimestre (ossia 6.000). Dunque: æ (8.000 – 3.000) = 5.000 L’eccedenza IVA detraibile riferita al II trimestre è superiore a 2.582,28 e, quindi, la società (se avente i presupposti) può presentare il Modello IVA TR per il secondo trimestre. |
Nel rispetto dei requisiti di colonna 1, possono presentare il modello in commento:
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Modalità e termini di presentazione
Il Modello va presentato:
- Telematicamente (software gratuito disponibile al seguente link) entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel.
Pertanto:
Termini presentazione Modello IVA TR | |
Trimestre | Termine |
I trimestre 2017 | 30 aprile
(Il termine slitta al 2 maggio poiché il 30 aprile è domenica ed il 1° maggio è festivo) |
II trimestre 2017 | 31 luglio |
III trimestre 2017 | 31 ottobre |
IV trimestre 2017 | È escluso, poiché la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione va fatta direttamente nella Dichiarazione IVA annuale al Quadro VX |
Compensazione o rimborso: le regole
Per l’utilizzo in compensazione o per la richiesta di rimborso dal Modello IVA TR, occorre seguire regole particolari, che si riepilogano nella tabella che segue:
Termini trasmissione telematica dati nuovo spesometro | |
Regole per l’utilizzo in compensazione | Regole per la richiesta di rimborso |
Fino a 5.000 euro il credito può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo alla presentazione del Modello IVA TR;
oltre i 5.000 euro il credito può essere utilizzato in compensazione dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione del Modello TR. La soglia dei 5.000 euro va verificata con riferimento alla somma dei crediti riferiti a tutti i trimestri per i quali è stato chiesto l’utilizzo in compensazione. Esempio: Con riferimento al I trimestre 2017, è stato chiesto in compensazione, con Modello TR, il credito di 2.500 euro, e con riferimento al II trimestre è chiesto l’utilizzo in compensazione, con Modello TR presentato il 25 luglio 2017, il credito di 6.000 euro, di tali 6.000 euro:
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Fino a 30.000 euro i rimborsi sono eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti;
oltre i 30.000 euro c’è possibilità di ottenere i rimborsi senza prestazione della garanzia, presentando l’istanza (Modello TR) munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali. Tale dichiarazione sostitutiva è resa all’interno dello stesso Modello IVA TR alla sezione 3 del Quadro TD, dove occorrerà barrare le caselle presenti e apporre la relativa sottoscrizione. |
Con riferimento al rimborso, inoltre, occorre tener presente che:
- c’è obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro nelle ipotesi di situazioni di rischio (contribuenti c.d. rischiosi) e cioè quando il rimborso è richiesto:
- da soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese start-up innovative di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179;
- da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
- al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
- al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
- all’1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
- da soggetti che presentano l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.
- in tutti i casi, la soglia dei 30.000 euro va verificata con riferimento alla somma dei crediti chiesti a rimborso per tutto il periodo d’imposta.
Check list
Ditta / professionista | |
Possibilità di presentare il Modello IVA TR
Trimestre … |
¨ eccedenza IVA detraibile superiore a 2.582,28 euro
¨ eccedenza IVA detraibile pari o inferiore a 2.582,28 euro
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Credito proveniente dal trimestre precedente (da compilare solo se il Modello IVA TR si riferisce al II o III trimestre 2017) | ¨ SI
¨ NO In caso di risposta affermativa, ad esempio, il credito proveniente dal I° trimestre non può partecipare al Modello IVA TR del II° trimestre |
Verifica presupposti
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¨ contribuente che esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni (l’aliquota media delle operazioni attive deve essere inferiore a quella degli acquisti) – rigo TD1;
¨ contribuente che effettua operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del DPR n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate – rigo TD2; ¨ contribuente che ha effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili – rigo TD3; ¨ soggetto non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificato direttamente (articolo 35-ter del DPR n. 633/1972) o che ha nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato – rigo TD4 ; ¨ soggetto che effettua in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011) – rigo TD5. |
Termine di presentazione |
¨ 2 maggio (Modelo IVA TR I trimestre) ¨ 31 luglio (Modelo IVA TR II trimestre) ¨ 31 ottobre (Modelo IVA TR III trimestre) |
Eccedenza IVA detraibile | ¨ Richiesta di rimborso (rigo TD6)
¨ Richiesta di utilizzo in compensazione (rigo TD7) |
Richiesta di rimborso | ¨ Fino a 30.000 (senza garanzia)
¨ Oltre i 30.000 (senza garanzia solo se c’è visto di conformità oppure sottoscrizione del soggetto/organo di controllo. In entrambi i casi occorre la dichiarazione sostitutiva di atto nototrio – sezione 3 quadro TD) ¨ Contribuenti a rischio (oltre i 30.000 euro ci vuole sempre la garanzia) |
Verifica soglia dei 30.000 euro | ¨ Richieste di rimborso precedenti (concorrono alla verifica della soglia)
¨ Nessuna richiesta di rimborso precedente |
Compensazione | ¨ Fino a 5.000 euro (utilizzo in compensazione dal giorno successivo la presentazione del Modello TR)
¨ Oltre i 5.000 euro (utilizzo in compensazione dal 16 del mese successivo a quello di presentazione del Modello TR) |
Verifica soglia di 5.000 euro | ¨ Crediti da trimestre percedente (……………………)
¨ Nessun credito da trimestre precedente |
Erogazione rimborso |
¨ Campo 1 sezione 3 Quadro TD – (Erogazione rimborso prioritario) ¨ Campo 2 sezione 3 Quadro TD – (Split payment) ¨ Campo 3 sezione 3 Quadro TD – (Nessuna presentazione di garanzia) |