Reclamo-Mediazione: nuova soglia a 50.000 euro
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In quanto istituto “deflattivo” del contenzioso tributario, il Reclamo – Mediazione, è definibile come:
- “strumento con cui il contribuente, che riceve un atto di contestazione da parte dell’ente impositore, prima di finire innanzi al giudice tributario, chiede all’ente stesso di riesaminare l’atto (reclamo) accogliendo le ragioni avanzate ed accompagnando tale richiesta con una proposta di accordo (mediazione)”
Esso è stato già oggetto di modifiche con il D. Lgs. 156/2015, con cui il Legislatore ha modificato il comma 1 art. 17-bis D.Lgs. n. 546/1992. In particolare:
Evoluzione normativa
(Reclamo-Mediazione) |
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Prima del D. Lgs 156/2015 | Dopo il D. Lgs. 156/2015 |
“Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti…”. | “Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa”. |
Dunque:
- in base alla formulazione previgente del D. Lgs. 156/2015, l’istituto in esame era obbligatorio per le liti di valore inferiore a 20.000 euro e se al ricorso non era allegata istanza di reclamo con proposta di mediazione, il ricorso stesso poteva essere dichiarato inammissibile;
- dopo il D. Lgs. 156/2015, fermo restando che l’istituto resta obbligatorio per le liti di valore inferiore a 20.000 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ricorsi introduttivi presentati a decorrere da tale termine), non è più obbligatorio presentare insieme al ricorso una formale proposta di mediazione, poiché la presentazione del ricorso produce automaticamente il procedimento di reclamo con “facoltà”, per il contribuente di inserirvi la “proposta di mediazione” con rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
L’aumento della soglia a 50.000 euro
Con un’apposita misura contenuta nel D. L. n. 50/2017 (articolo 10), si amplia da 20.000 euro a 50.000 euro il valore della controversia al di sotto del quale è obbligatorio l’istituto in commento. La novità si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Reclamo – Mediazione | |
NOVITÀ | DECORRENZA |
Si aumenta a 50.000 il valore della lite al di sotto del quale è obbligatorio il Reclamo-Mediazione. | Atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018. |
NOTA BENE: Salvo futuri chiarimenti di prassi, in merito alla decorrenza della novità è da ritenersi che occorre prendere in considerazione la data in cui il contribuente riceve “notifica” dell’atto e non la data di spedizione da parte dell’Amministrazione finanziaria (Circolare 9/E/2012).
Tabella esempio | ||
Ipotesi | Valore lite | Reclamo – Mediazione
(Obbligatorio SI/NO) |
Atto notificato entro il 31/2/2017 | 15.000 | SI |
Atto notificato entro il 31/12/2017 | 30.000 | NO |
Atto notificato il 15/01/2018 | 45.000 | SI |
Atto notificato il 20/02/2018 | 62.000 | NO |
Valore della lite ed ambito applicativo
Resta fermo che il valore della lite da prendere in considerazione è dato:
- dall’imposta contestata nell’atto impositivo ricevuto (senza considerare interessi e sanzioni);
- se l’atto ricevuto irroga solo sanzioni, il valore della lite è, invece, rappresentato dal valore di queste ultime.
Tabella esempio | |||||
Ipotesi | Maggior imposta chiesta nell’atto ricevuto | Sanzioni | Interessi | Valore lite | Reclamo – Mediazione
(Obbligatorio SI/NO) |
Atto notificato entro il 31/2/2017 | 18.000 | 2.000 | 800 | 18.000 | SI |
Atto notificato entro il 31/12/2017 | 25.000 | 3.200 | 1.200 | 25.000 | NO |
Atto notificato entro il 31/12/2017 | – | 12.000 | – | 12.000 | SI |
Atto notificato entro il 31/12/2017 | – | 32.000 | – | 32.000 | NO |
Atto notificato il 15/01/2018 | 40.000 | 5.600 | 2.000 | 40.000 | SI |
Atto notificato il 20/02/2018 | 75.000 | 11.000 | 3.800 | 75.000 | NO |
Atto notificato il 21/03/2018 | – | 16.000 | – | 16.000 | SI |
Atto notificato il 15/04/2018 | – | 65.000 | – | 65.000 | NO |
Resta fermo anche l’ambito applicativo, ossia:
Ambito applicativo | |
Controversie oggetto di reclamo – mediazione | Controversie escluse dal reclamo – mediazione |
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Il procedimento
Nessuna modifica per quel che riguarda anche il procedimento. Dunque, resta fermo che una volta presentato il ricorso, questi produce “automaticamente” gli effetti del reclamo (l’ente impositore deve dapprima riesaminare l’atto) e il ricorso può contenere una proposta di mediazione fatta dal contribuente.
Una volta presentato, il ricorso, diventa improcedibile fino alla scadenza del termine di 90 dalla data di notifica alla controparte. In questo lasso di tempo l’ente (parte resistente) espleta l’attività di reclamo-mediazione ed, il ricorrente, prima di costituirsi in giudizio (deposito ricorso in commissione tributaria) deve attenderne il decorso.
L’istanza può concludersi con:
- l’accoglimento (totale o parziale) del reclamo (la lite con il fisco è chiusa);
- rigetto del reclamo (l’ente impositore deve notificare il provvedimento di rigetto al ricorrente, comprensivo di motivazioni. Il ricorrente può accettare il provvedimento, o continuare il contenzioso, costituendosi in giudizio e depositando, quindi, il ricorso in CTP);
- conclusione dell’accordo di mediazione sottoscritto dalle parti.
Con riferimento all’accordo di mediazione, questi, deve contenere l’indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione (tributo, interessi e sanzioni) e le modalità di versamento degli stessi, comprese le eventuali modalità di rateizzazione.
La tabella che segue riporta il momento in cui si ritiene perfezionato l’accordo di mediazione.
Accordo di mediazione | |
Oggetto lite | Quando si perfeziona |
Atto impositivo o di riscossione | Con il pagamento, entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, dell’importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata |
Controversia avente ad
oggetto il rifiuto espresso o tacito alla richiesta di restituzione di somme |
Con la sottoscrizione dell’accordo stesso |
Controversie aventi ad oggetto
operazioni catastali |
Con la sottoscrizione dell’accordo stesso |
Si ricorda che:
- la mediazione comporta il beneficio per il contribuente dell’automatica riduzione delle sanzioni amministrative al 35% del minimo previsto dalla legge.