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Definizione agevolata: il responso di Equitalia

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La procedura di definizione agevolata sta volgendo verso il completamento di tutti gli adempimenti operativi sia da parte del contribuente sia da parte dell’Agente della riscossione Equitalia propedeutici al versamento degli importi dovuti. Dopo aver presentato l’istanza di definizione agevolata entro lo scorso 21 aprile, ricorrendo al modello DA1 i contribuenti sono ora in attesa di ricevere entro il prossimo 15 giugno , o hanno già ricevuto la lettera di responso di Equitalia con la quale viene comunicato:

  • l’accoglimento o eventuale rigetto della adesione;
  • gli eventuali carichi di debiti che non possono rientrare nella definizione agevolata;
  • l’importo/i da pagare;
  • la data/e entro cui effettuare il pagamento.

La comunicazione contiene anche il/i bollettino/i di pagamento in base alla scelta che è stata effettuata al momento della compilazione del modulo DA1 e il modulo per l’eventuale addebito sul conto corrente.

In data 6 giugno Equitalia ha fornito una guida volta alla migliore comprensione delle informazioni riportate nella lettera di responso.

Definizione agevolata- Il responso di Equitalia

Entro il 15 giugno l’Agente della riscossione deve dunque provvedere a comunicare ai debitori che hanno presentato istanza di definizione agevolata dei ruoli l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche’ quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Proprio su tale passaggio procedurale è intervenuta la stessa Equitalia pubblicando sul proprio sito istituzionale un avviso con il quale viene fornita una guida pratica di assistenza alla lettura delle comunicazione inviate o che saranno spedite   entro la data sopra citata.

Il contenuto della comunicazione inviata da Equitalia

La comunicazione contiene informazioni in merito all’accoglimento o eventuale rigetto della adesione; agli eventuali carichi di debiti che non possono rientrare nella definizione agevolata; all’importo/i da pagare; alla data/e entro cui effettuare il pagamento.

Come leggere il contenuto del responso

Sulla base dei debiti indicati nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, Equitalia ha previsto 5 tipologie di comunicazioni per le possibili casistiche:

Progressivo comunicazione Tipologia Casistica
AT Accoglimento totale della richiesta: il contribuente ha un importo da pagare per i debiti “rottamabili” e non ha nulla da pagare per eventuali debiti non “rottamabili”;
AP Accoglimento parziale della richiesta: sia per i debiti “rottamabili” che per quelli non “rottamabili”, dunque presenza di un debito da pagare;
AD Sia per i debiti “rottamabili” che per gli eventuali debiti non “rottamabili”, nulla da versare
AX Per i debiti “rottamabili” non è da versare alcun importo mentre si rileva un debito residuo da pagare per i debiti non “rottamabili”.
RI I debiti che il contribuente ha indicato nella dichiarazione di adesione non sono “rottamabili” e di conseguenza si ha un importo da pagare.
E’ possibile effettuare il pagamento soltanto di alcuni debiti (cartelle/avvisi) compresi nella comunicazione che ha inviato Equitalia, recandosi presso uno dei sportelli dell’Agente della riscossione, oppure utilizzare il servizio che verrà reso disponibile dopo il 15 giugno sul portale www.gruppoequitalia.it: in questo modo sarà possibile richiedere e stampare i bollettini RAV relativi alle cartelle/avvisi che si decidi di pagare. Viene cos’ ammessa la possibilità di una definizione parziale.


Ogni comunicazione contiene un prospetto di sintesi con l’elenco delle cartelle/avvisi e l’indicazione dettagliata in merito:

  • al totale del debito residuo (sia definibile, sia escluso dalla definizione comprendendo anche le somme “oggetto di eventuali provvedimenti di sospensione”);
  • al debito residuo oggetto di definizione (gli importi da pagare in via agevolata possono non coincidere con gli importi complessivi delle cartelle indicate nell’istanza DA1).
  • all’importo da pagare per la definizione agevolata del debito;
  • al debito residuo escluso dalla definizione: in questo caso (debiti non rottamabili), nella comunicazione sarà presente un ulteriore prospetto con l’elenco dei “carichi non definibili” con l’evidenza delle specifiche motivazioni di esclusione.

 

Definizione agevolata. Le scadenze delle singole rate
 N° rata                       Scadenza % totale
31 luglio 24%
Settembre 2017 23%
Novembre 2017 23%
Aprile 2018 15%
Settembre 208 15%
 

 

 

 

 

 

15 Giu 2017

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