730: rimborsi e controlli preventivi
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Con il Provvedimento A.D.E. datato 9 giugno l’Agenzia delle Entrate ha individuato gli elementi d’incoerenza in presenza dei quali i 730 sono soggetti a controlli preventivi con conseguente traslazione dei termini di effettuazione dei rimborsi a favore del contribuente. In particolare facciamo riferimento agli elementi d’incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta.
Come specificato nelle istruzioni ministeriali che accompagnano il modello 730, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’Ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all’IRPEF e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’IRPEF e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’IRPEF, di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, d’acconto all’addizionale comunale all’IRPEF.
NOTA BENE – Il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro. |
Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione)
Controlli preventivi 730 ed elementi d’incoerenza
La Legge di Stabilità 2016 in materia di 730 e controlli preventivi ha stabilito ai fini dell’attivazione degli stessi il venir meno del presupposto di presenza di carichi di famiglia che determinano rimborsi superiori a € 4.000; quindi ai fini dell’espletamento dei controlli preventivi non è necessario che i rimborsi d’importo superiore a € 4.000 siano collegati a detrazioni per carichi di famiglia.
L’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. |
Gli elementi d’incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, sono individuati:
- nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
- o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da Enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche.
È altresì considerata elemento d’incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti |
Elementi d’incoerenza e controlli preventivi
730/2017 con esito a rimborso |
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DATI ANNI PRECEDENTI | Scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente. |
DATI COMUNICATI DA SOGGETTI ESTERNI (ESEMPIO: BONIFICI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, I CONTRIBUTI VERSATI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE) | Altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da Enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche. |
IRREGOLARITÀ ANNI PRECEDENTI | Presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti |
I controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati visto l’espresso richiamo della normativa in commento contenuto nell’articolo 1, comma 4, dello stesso Decreto Legislativo n. 175 del 2014. L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 12/E 2016 aveva allargato già il perimetro operativo dei controlli preventivi stabilendo che gli stessi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati; si ritiene però che i controlli in commento dovrebbero trovare applicazione solo qualora il 730 sia presentato con le modalità tradizionali (art.13 D.M. 164/99) e non per la precompilata presentata tramite CAF e professionisti abilitati. |
LE DATE DA RICORDARE
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