730 senza sostituto: le scadenze dei versamenti IRPEF
posted in Fiscal News by redazione
Ci stiamo sempre di più avvicinando alla scadenza del 7 luglio, data entro la quale il contribuente che intende ricorrere alla presentazione del modello 730 tramite soggetti terzi ossia sostituto d’imposta, CAF o professionista abilitato è tenuto a presentare tutti i documenti necessari e propedeutici alla trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi. Andiamo ad analizzare quelle che sono le indicazioni operative per il contribuente che ricorre al 730 anche in assenza di un sostituto d’imposta.
OSSERVA – I contribuenti ammessi alla presentazione del modello 730 possono presentare il modello 730 precompilato o ordinario anche in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio:
In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”. |
Come specificato nelle istruzioni ministeriali Il 730 precompilato deve essere presentato entro:
- il 23 luglio (cade di domenica dunque traslato al 24) nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate;
- il 7 luglio nel caso di presentazione al sostituto d’imposta oppure al CAF o al professionista (unica data per il 730 ordinario).
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
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Analizziamo le modalità di effettuazione dei rimborsi e delle trattenute risultanti dal 730 per i contribuenti senza sostituto d’imposta.
Rimborsi e versamenti per i contribuenti senza sostituto d’imposta
Se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il CAF o il professionista:
- trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
- o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, Uffici postali o Agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.
I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche, ossia entro il 30 giugno (D.L. 193/2016).
Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, nell’apposita sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/ il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;
F24 non titolari di Partita IVA | |
F24 a debito senza compensazioni | |
Pagamento cartaceo allo sportello |
Consentito |
Pgm con home banking | Consentito |
Pgm tramite Fisconline | Consentito |
Pgm con Entratel | Consentito |
F24 con saldo a debito ma con importi a credito in compensazione | |
Pgm cartaceo allo sportello | Vietato |
Pgm con home banking | Consentito |
Pgm tramite Fisconline
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Consentito |
Pgm con Entratel | Consentito |
F24 compensazione totale saldo a zero | |
Pgm cartaceo allo sportello | Vietato |
Pgm con home banking | Vietato |
Pgm tramite Fisconline
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Consentito |
Pgm con Entratel | Consentito |
Al di là della tabella appena riportata per completezza di informazioni, per il modello 730 senza sostituto in presenza di un debito d’imposta che viene compensato da un credito d’imposta, la stessa compensazione è eseguita in automatico nell’elaborare il prospetto di liquidazione 730-3, con la conseguenza che il risultato finale (debito o credito) sarà già influenzata della compensazione.
Se dalla dichiarazione presentata emerge un credito:
- il rimborso è eseguito direttamente dall’Amministrazione Finanziaria tramite due modalità:
- se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato sul conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure presso qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
- se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere: per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi Ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti, mentre per importi pari o superiori a 1.000 euro il rimborso viene eseguito con l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia
VERSAMENTI IRPEF CONTRIBUENTI SENZA SOSTITUTO
I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche, ossia entro il 30 giugno (D.L. 193/2016), ossia:
Fino allo scorso anno l’imposta sui redditi, saldo più acconto, andava versata in prima battuta entro il 16 giugno; in seguito all’intervento del c.d Decreto Fiscale che ha accompagnato la Manovra 2017 è stato previsto il differimento dal 16 al 30 giugno il termine per il versamento a saldo (+ eventuale acconto) dell’IRPEF così come è stato traslato dal giorno 16 all’ultimo giorno del mese di riferimento i versamenti IRES e IRAP. In base a quanto detto anche i versamenti IRPEF saldo e acconto devono essere effettuati:
- al 30/06/2017;
- al 31 luglio con maggiorazione dello 0,40%;
- 30 novembre per il 2° o unico acconto 2017.
L’acconto IRPEF è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro. L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
- unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro;
- due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda – il restante 60% – entro il 30 novembre.
Il saldo e la prima rata di acconto possono essere versati in rate mensili (l’acconto di novembre deve essere pagato in unica soluzione). In ogni caso, il versamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.