Accesso F/do di garanzia Sabatini-Ter
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Sabatini-Ter e Fondo di garanzia per i finanziamenti legati a specifici investimenti in beni strumentali; a questo fa riferimento il comunicato stampa pubblicato dal M.E.F. di recente in Gazzetta Ufficiale e che va a riprendere il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 7 dicembre 2016 con il quale sono state approvate le modifiche e le integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia, di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662; come si legge nel comunicato stampa le predette disposizioni, adottate in attuazione del Decreto Ministeriale 29 settembre 2015, completano la disciplina operativa per l’applicazione del nuovo modello di valutazione, basato sulla probabilità di inadempimento delle imprese, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo in relazione ai finanziamenti agevolati ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge n. 69 del 2013 («Finanziamenti Nuova Sabatini»).
Le nuove disposizioni sono già operative a seguito dell’entrata in funzione della procedura di acquisizione automatica dei dati contabili e fiscali per il funzionamento del nuovo modello di valutazione. |
Si ricorda che la Legge di Bilancio 2017 ha prorogato dal 31 dicembre 2016 fino al 31 dicembre 2018 il termine per la concessione dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 2 del D.L. n. 69/2013 (c.d. Nuova Sabatini) con contestuale rifinanziamento delle risorse disponibili.
Per favorire la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale e incrementare l’innovazione e l’efficienza del sistema imprenditoriale, sono ammessi alla misura agevolativa gli investimenti in tecnologie digitali. A tali contributi statali in conto impianti “maggiorati” è riservato il 20 per cento delle risorse statali stanziate dalla stessa Manovra. |
L’agevolazione Sabatini-Ter è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari a:
a) 2,75% per gli investimenti ordinari; b) 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. |
Il nuovo modello di rating per l’accesso al F/do di garanzia
Il finanziamento di cui alla Sabatini-Ter, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:
- di durata non superiore a 5 anni;
- di importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro;
- interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.
Ai fini dell’ammissione al F/do di garanzia i modelli di valutazione adottati sono distinti per procedura, per settore economico di appartenenza e in funzione del regime di contabilità (ordinaria e semplificata) a cui è sottoposto il soggetto beneficiario finale. La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati del soggetto beneficiario finale alla data di presentazione della richiesta di ammissione all’intervento del Fondo. Di conseguenza il modello di valutazione novellato non si applica alle nuove imprese ovvero alle imprese che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo.
Le imprese saranno valutate attraverso l’attribuzione di una probabilità di inadempimento e il loro collocamento in una delle classi di valutazione che compongono la scala di valutazione.
Il modello di valutazione presenta una struttura modulare composta dalle seguenti aree informative:
- modulo economico–finanziario: fornisce una misura predittiva del profilo di rischio patrimoniale, economico e finanziario;
- modulo andamentale: fornisce una misura predittiva del profilo di rischio di credito, approfondendo la dinamica dei rapporti intrattenuti con le istituzioni finanziarie a livello di sistema.
A questi si aggiunge un ulteriore blocco informativo che valuta la presenza di atti ed eventi pregiudizievoli a carico delle imprese e dei soci.
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La valutazione finale del merito di credito del soggetto beneficiario finale è il risultato dell’analisi congiunta dei dati contenuti nei due moduli nonché degli eventuali eventi pregiudizievoli e/o procedure concorsuali registrati.
Al fine di attribuire alle imprese la valutazione complessiva, gli score parziali determinati dai 2 moduli sopra richiamati sono combinati (integrazione) tra loro attraverso specifiche matrici d’integrazione, differenti in funzione della forma giuridica del soggetto beneficiario finale.
Come specificato dal Decreto di cui al comunicato stampa in commento, nel caso in cui non venga alimentato il modulo economico finanziario con i relativi dati, non è possibile assegnare una valutazione al soggetto beneficiario finale il quale è pertanto classificato come “Unrated”. La valutazione complessiva del soggetto beneficiario finale prevede anche l’utilizzo di informazioni pubbliche su eventi pregiudizievoli a carico del soggetto beneficiario finale stesso e, nel caso di società di persone, a carico dei soci con cariche rilevanti.
Gli eventi che incidono sulla valutazione complessiva sono riconducibili alle seguenti variabili (come individuate nella tabella di cui al paragrafo M.8 del Decreto):
EVENTI CHE INCIDONO SULLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA
- Ipoteca giudiziale / pignoramento
- Ipoteca legale
- Domanda giudiziale
- Attribuzione dei beni in Trust ai beneficiari
La presenza di uno di questi eventi determina una correzione della valutazione risultante dall’integrazione sopra citata articolata come segue:
- downgrading di 2 classi per controparti rientranti nelle classi dalla 1 alla 10;
- downgrading di 1 classe per controparti rientranti nella classe 11;
- nessun downgrading per controparti rientranti nella classe 12.