Unioni civili dello stesso sesso e convivenze di fatto: aspetti fiscali
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Con la Legge Cirinnà (Legge n. 76/2016) il Legislatore, equipara alla famiglia tradizionale (composta da coniugi eterosessuali), l’unione civile tra due persone dello stesso sesso e ciò non solo ai fini civilistici ma anche ai fini fiscali. Ciò è quanto espressamente prevede il comma 2 della citata legge:
- “Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”.
Dal punto di vista fiscale, la naturale conseguenza di quanto esposto è che si applicano alla coppia dello stesso sesso unita in matrimonio civile le stesse norme di favore già previste per chi (di sesso diverso) è unito in vincolo matrimoniale. Quindi ad esempio:
- possibilità di presentare il modello 730 in forma congiunta;
- possibilità di beneficiare delle detrazioni per coniuge a carico;
- possibilità di detrarre/dedurre le spese sostenute per il familiare a carico;
- possibilità di deduzione dell’assegno di mantenimento eventualmente erogato all’ex coniuge;
- possibilità di creare impresa familiare;
- agevolazioni IMU e TASI in merito all’abitazione principale del nucleo familiare;
- ecc.
Dalle unioni civili occorre distinguere le convivenze di fatto “registrate”.
Convivenze di fatto registrate – Annotate nel registro anagrafico del Comune ed a fronte delle quali è possibile richiedere un certificato di Stato di famiglia”.
Differenza | |
Cosa | Regola |
Unioni civili dello stesso sesso | Beneficiano delle stesse norme “fiscali” di favore previste per le coppie di sesso opposto unite in matrimonio. |
Convivenze di fatto registrate | Ciascun componente la coppia è da considerarsi come soggetto autonomo e sottratto alle norme di favore di cui sopra (salvo che per l’impresa familiare, poiché l’art. 230-ter del Codice Civile ne prevede esplicitamente tale possibilità). |
Diritto di abitazione
Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli (art. 540 C.C. comma 2). È questo il c.d. diritto di abitazione del coniuge superstite, ossia:
- il diritto a continuare ad abitare la casa coniugale per il coniuge rimasto in vita.
Lo stesso diritto di abitazione ora:
- è garantito anche al coniuge superstite nel caso di unione civile dello stesso sesso;
- è garantito anche al partner superstite nelle convivenze di fatto registrate ma con le dovute limitazioni.
In particolare:
Diritto di abitazione | ||
Cosa | Regola | Condizione per avere il diritto di abitazione |
Unioni civili dello stesso sesso | Art. 540 C.C.
(il coniuge superstite ha il diritto di abitazione senza limitazione temporale). |
È necessario che l’abitazione sia di proprietà del coniuge/convivente deceduto o in comunione con il coniuge/convivente superstite (così, ad esempio, non ci sarà diritto di abitazione per il coniuge/convivente superstite, qualora la casa in cui questi abitava con il deceduto non è di proprietà di quest’ultimo ma della sorella). |
Convivenze di fatto registrate | È stabilito che questi il diritto di abitazione è riconosciuto al “convivente superstite” ma con le dovute restrizioni. In particolare:
|
Detrazioni per familiari a carico
Poiché, come detto in premessa, con la Legge Cirinnà (Legge n. 76/2016) il Legislatore ha equiparato (sia ai fini civilistici sia fiscali) le unioni “civili” dello stesso sesso alle coppie unite da vicolo matrimoniale (di sesso opposto) ne consegue che:
- dal punto di vista civile, una volta uniti civilmente le persone dello stesso sesso diventano “coniugi” e di conseguenza acquisiscono anche le relative parentele;
- dal punto di vista fiscale si applicano le stesse norme di favore tra cui la possibilità di beneficiare:
- delle detrazioni per coniuge a carico;
- delle detrazioni per altri familiari a carico (esempio suocera e suocero);
- delle detrazioni/deduzione delle spese sostenute per coniuge e familiari a carico;
- presentazione del modello 730 congiunto.
Detrazione familiari a carico | ||
Cosa | Unioni civili dello stesso sesso | Convivenze di fatto registrate |
Detrazione coniuge/partner a carico | SI | NO |
Detrazione figli a carico | SI
(ma solo per i propri figli naturali o per i figli dell’altro coniuge se c’è provvedimento di adozione del giudice) |
SI
(ma solo per i propri figli naturali o per i figli dell’altro partner se c’è provvedimento di adozione del giudice) |
Detrazione altri familiari a carico | SI | NO (salvo che si tratti della propria madre, del proprio padre, ecc.) |
Detrazione/deduzione oneri sostenuti per familiari a carico | SI | NO
(salvo che trattasi di spesa sostenuta per i propri figli naturali o per i figli dell’altro partner se c’è provvedimento di adozione del giudice o per il “proprio” altro familiare a carico) |
Modello 730 congiunto | SI | NO |
È utile ricordare che, in base all’attuale normativa, sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nell’anno d’imposta hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Possono essere considerati a carico (nel rispetto della predetta condizione reddituale):
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.
I predetti soggetti possono considerarsi a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero (si pensi al caso del figlio che studia a Milano con il padre residente a Napoli. Quest’ultimo, se il figlio non supera il limite di reddito di 2.840,51 euro, può considerarlo, comunque, a proprio carico).
Possono, altresì, essere considerati a carico (sempreché il reddito non superi la soglia di 2.840,51) anche i seguenti altri familiari:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne.
Tuttavia, per tali soggetti, la condizione per goderne è che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
- Esempio: Una volta uniti civilmente, dunque, ad esempio, il coniuge (uomo) potrà godere della detrazione per l’atro coniuge (uomo) a carico; così come, ad esempio, si potrà godere della detrazione per il suocero o la suocera a carico, per i generi e le nuore; ecc. (nelle condizioni viste in precedenza).
Diritto di famiglia, di successione e di lavoro
Con l’equiparazione di cui in premessa, dunque, il Legislatore estende alle unioni civili di coppie omosessuali le disposizioni legislative riguardanti il matrimonio eterosessuale e ciò, come detto, sia fiscalmente che civilmente. Ne consegue che nel momento in cui ci si unisce civilmente:
- per i due coniuge sarà prevista la comunione dei beni come regime naturale (la separazione è opzionale);
- sarà considerata abitazione principale l’immobile in cui i due hanno la residenza e dimora abituale con la conseguenza che non potranno aversi due abitazioni principali per lo stesso nucleo nell’ambito sello stesso Comune;
- ci sarà diritto all’assegno di mantenimento in caso di separazione;
- in caso di decesso di uno dei due, l’altro sarà considerato (erede) coniuge superstite con tutte le conseguenze di favore del caso (diritto di abitazione sull’immobile che rappresentava la casa coniugale; diritto alla liquidazione del TFR spettante al de cuius; diritto a far domanda di pensione di reversibilità);
- ci sarà diritto di richiedere l’assegno per il nucleo familiare;
Cosa diversa è, invece, per le convivenze di fatto registrate in anagrafe. In tal caso:
- il regime naturale è quello della separazione dei beni (mentre quello della comunione diventa opzionale);
- in caso di decesso, il partner superstite NON rappresenta un erede ma viene tutelato solo il diritto di abitazione (come visto);
- nessun diritto all’assegno di mantenimento in caso di separazione;
- non è previsto il diritto alla pensione di reversibilità ed alla liquidazione del TFR spettante al partner deceduto.
Diritto di famiglia, di successione e di lavoro | ||
Cosa | Unioni civili dello stesso sesso | Convivenze di fatto registrate |
Regime dei beni | Comunione
(opzionale quello della separazione) |
Separazione
(opzionale quello della comunione) |
Diritto all’assegno di mantenimento | SI | NO |
Il coniuge/partner diventa erede | SI | NO |
Diritto a pensione di reversibilità | SI | NO |
Diritto alla liquidazione del TFR del coniuge/partner deceduto | SI | NO |
Diritto all’indennità sostitutiva di preavviso in caso di decesso del coniuge/partner | SI | NO |
Impresa familiare | SI | SI |
Assegno per nucleo familiare | SI | NO |
Permesso e congedo per assistere il coniuge/partner disabile di cui alla Legge 104/1992 | SI | NO |
Diritto a richiedere permesso per lutto e gravi motivi familiari | SI | NO |
Congedo matrimoniale |
SI | NO |