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Rottamazione bis. Le novità del Decreto Fiscale

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Il Decreto Fiscale, D.L. 148/2017 ha riaperto i termini di ammissione alla procedura di Definizione Agevolata dei ruoli di cui al D.L. 193/2016; la stessa è ora ammessa anche per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal primo gennaio al 30 settembre 2017. Il contribuente dovrà presentare apposita istanza entro il 15 maggio 2018; le somme dovute in via agevolata possono essere sempre versare in un numero massimo di 5 rate, cosi come prevedeva la normativa originaria, con scadenza nel 2018 a luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 mentre, per il 2019, la scadenza è fissata a febbraio.

Pare opportuno ricordare che la Definizione Agevolata permette al contribuente debitore, destinatario di una cartella esattoriale, accertamento esecutivo o avviso di addebito INPS, di far fronte agli importi richiesti nella stessa provvedendo a pagare:

  • le somme affidate all’Agente della Riscossione a titolo di capitale e interesse; il contribuente oltre ad esempio alla maggiore imposta evasa, versa anche gli importi relativi alla ritardata iscrizione a ruolo;
  • le somme maturate a favore dell’Agente della Riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e di spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Non sono dunque da pagare le sanzioni e gli interessi di mora.

Per effetto del D.L. 148/2017 oltre a quanto finora riportato:

  •  viene consentito, al debitore precedentemente ammesso alla definizione agevolata, di effettuare entro il 30 novembre 2017 il pagamento delle rate della stessa definizione scadute a luglio e a settembre 2017. In questo modo i contribuenti che per errori, disguidi o mancanza di liquidità non avevano potuto effettuare i versamenti vengono riammessi alla ‘rottamazione’ senza ulteriore addebito;
  • viene data la possibilità di accedere alla definizione agevolata dei carichi ai debitori che in precedenza erano stati esclusi perché non in regola con il pagamento delle rate, in scadenza al 31/12/2016, dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016(data di entrata in vigore del D.L. 193/216). Tale facoltà può essere esercitata presentando istanza all’Agente della Riscossione entro il 31 dicembre 2017. I contribuenti interessati dovranno versare entro il 31 maggio 2018 le rate non corrisposte dei piani di dilazione originario. In caso di mancato versamento l’istanza è improcedibile.

Sul portale istituzionale dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione è disponibile il modello per presentare la domanda di adesione per i debiti affidati alla riscossione nei primi nove mesi del 2017 e il modello destinato a quei contribuenti ai quali era stata rigettata l’adesione alla Definizione Agevolata perché non in regola con i vecchi piani di rateizzazione in corso al 24 ottobre 2016.

La rottamazione-bis. I carichi affidati dal 1 gennaio al 30 settembre 2017

Il Decreto Fiscale D.L. 148/2017 ha dunque riaperto i termini di ammissione alla procedura di Definizione Agevolata; come già anticipato in premessa, la stessa è ora ammessa anche per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal primo gennaio al 30 settembre 2017.

Con riferimento all’ambito temporale 1 gennaio- 30 settembre 2017 pare opportuno chiarire cosa si intende per carichi affidati in tale arco temporale evidenziando che non rileva la data di notifica degli stessi (Circolare A.D.E n° 2017).

In riferimento alla prima versione della definizione agevolata che ammetteva i carichi affidati fino al 31 dicembre 2016, l’Amministrazione Finanziaria nella Circolare n°2/E dell’8 marzo scorso ha chiarito che:

  • per carichi affidati si intende quelli che sono stati trasmessi all’Agente della Riscossione, e quindi usciti dalla disponibilità dell’Ente creditore;
    devono considerarsi definibili gli accertamenti esecutivi per i quali il flusso di carico è stato trasmesso all’Agente della Riscossione entro il 31 dicembre 2016;
    i ruoli trasmessi a Equitalia tra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese, la consegna si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo;
    sono comunque definibili i ruoli la cui consegna formale si intende effettuata il 10 gennaio 2017 nel presupposto che gli stessi sono stati effettivamente trasmessi all’Agente della Riscossione entro il 31 dicembre 2016.

Tali indicazioni dunque vanno ora rapportate alla nuova finestra di ammissione alla Definizione Agevolata che va dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

Il D.L. 193/2016 prevedeva che la rottamazione dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2016 poteva essere richiesta anche dai contribuenti che avevano già una dilazione in essere per gli stessi importi a debito; in particolare era ammessa la “rottamazione” qualora, però risultavano adempiuti tutti i pagamenti con scadenza dal 1°ottobre al 31 dicembre 2016 nonché quelle precedenti a tale arco temporale; le rate con scadenza successiva a tale periodo e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme  dovute, erano sospese.

Con riferimento invece ai carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre dello stesso anno qualora gli stessi siano già oggetto di piani di dilazione, la Definizione Agevolata può essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere.

Resta ferma la disposizione che prevede la sospensione delle rate in scadenza nel periodo successivo alla presentazione dell’istanza e fino alla scadenza della prima o dell’unica rata.

Dovrebbe rimanere in essere la possibilità di non pagare la 1° rata in scadenza a luglio 2018 e di riprendere i pagamenti del piano originario sospeso. La ripresa del piano di dilazione originario, avviene senza alcun aggravio né in termini di esborso (a parte gli interessi) né in termini di tempistica.

Coloro che intendono aderire alla Definizione Agevolata devono compilare il Modello DA-2017 entro e non oltre il 15 maggio 2018.

IL CALENDARIO DELLE SCADENZE

IL CALENDARIO DELLE SCADENZE

Definizione agevolata 2017

(Decreto legge n. 148/2017)

31

Marzo 2018

Termine entro cui Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà i carichi affidati dagli Enti entro il 30 settembre 2017 per i quali non risulta notificata la relativa cartella di pagamento
15

Maggio 2018

Termine ultimo per presentare la domanda di adesione alla Definizione Agevolata
30

Giugno 2018

Termine entro cui Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà al contribuente l’ammontare delle somme ai fini della Definizione Agevolata 2017
31

Luglio 2018

Termine ultimo per pagare la prima o unica rata
30

Settembre 2018

Termine ultimo per pagare la seconda rata
31

Ottobre 2018

Termine ultimo per pagare la terza rata
30

Novembre 2018

Termine ultimo per pagare la quarta rata
28

Febbraio 2019

Termine ultimo per pagare la quinta e ultima rata

La rottamazione-bis. Il mancato pagamento della rate di luglio e settembre 2017

Per effetto del D.L. 148/2017 oltre a quanto finora riportato:

Viene consentito, al debitore precedentemente ammesso alla Definizione Agevolata, di effettuare entro il 30 novembre 2017 il pagamento delle rate della stessa definizione scadute a luglio e a settembre 2017. In questo modo i contribuenti che per errori, disguidi o mancanza di liquidità non avevano potuto effettuare i versamenti vengono riammessi alla ‘rottamazione’ senza ulteriore addebito.

Soffermiamoci su tale ipotesi prima andando altresì ad analizzare quelle che sono le principali FAQ rese disponibili dall’Agente della Riscossione in data 26 ottobre.

I termini per il pagamento delle rate di cui all’articolo 6, comma 3, lettera a), del Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017 (Art.1, cm 1 D.L. 148/2017).

In sostanza il mancato pagamento di una delle due rate o entrambe, non determina la decadenza della Definizione Agevolata se il contribuente provvede, a pagare le rate citate entro il prossimo 30 novembre 2017.Il termine del 30 novembre coincide altresì con il termine ultimo per il pagamento della 3° rata del piano di definizione agevolata; qualora il contribuente abbia optato per un pagamento dilazionato in tre o più rate alla scadenza del 30 novembre, dovrà versare:

  • la rata originariamente con scadenza 31 luglio 2017;
  • quella con scadenza 2 ottobre 2017,
  • nonché quella la cui scadenza è prevista al 30 novembre dello stesso anno.

Una volta saldate le rate scadute ed effettuato il pagamento dell’eventuale terza rata entro il 30 novembre, possibile riprendere il piano di Definizione Agevolata originario.

Anche chi ha effettuato il pagamento della 1° o della 2° rata in ritardo, o lo ha fatto in maniera insufficiente ed era ormai considerato decaduto dalla definizione agevolata può essere riammesso in bonus:

  • chi ha pagato in ritardo la prima e unica rata o una delle prime due non è più considerato decaduto e la rottamazione si considera perfezionata o ancora in essere se si è scelta di un piano di dilazione superiore a 2 rate e naturalmente dovranno essere rispettare le scadenze successive;
  • chi ha pagato in maniera insufficiente l’importo previsto dalle prime due rate o dall’unica rata, può “regolarizzare i pagamenti entro il 30 novembre”.

Nulla è cambiato rispetto ai termini di pagamento delle eventuali rate in scadenza il 30 aprile 2018 e il 30 settembre 2018.

IL CALENDARIO DELLE SCADENZE DOPO LA PROROGA
30 novembre 2017 Termine ultimo per pagare le rate in scadenza:

Al 31 luglio 2017;

Al 02 ottobre 2017;

Al 30 novembre 2017.

30 aprile 2018 Termine ultimo per pagare l’eventuale 4° rata della definizione agevolata.
30 settembre 2018 Termine ultimo per pagare l’eventuale 5° rata della definizione agevolata.

Le FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

DOMANDA: Non ho pagato la prima (o unica) rata di luglio, né la seconda di settembre 2017, come previsto dal D.L. n. 193/2016 convertito dalla Legge n. 225/2016. Posso mettermi in regola?

Il Decreto Legge n. 148/2017 prevede che è possibile rimettersi in regola con i pagamenti relativi alla definizione agevolata, cosiddetta rottamazione delle cartelle, pagando (senza ulteriori addebiti) entro il 30 novembre 2017:

  • gli importi della rata scaduta nel mese di luglio 2017 (prima o unica rata);
  • gli importi della rata scaduta nel mese di settembre 2017;

Rimane invariata la scadenza della rata di novembre 2017 che deve essere pagata entro il giorno 30.

DOMANDA: Prima di pagare la rata o le rate non saldate, devo comunicarlo ad Agenzia delle Entrate-Riscossione?

No, il Decreto Legge n. 148/2017 prevede che chi paga la rata o le rate relative alla definizione agevolata scadute a luglio e settembre 2017, non deve darne comunicazione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.

DOMANDA: Ho già pagato, ma non ho rispettato le scadenze previste (luglio e/o settembre 2017) nel mio piano di rateizzazione. La mia definizione agevolata è ancora valida?

Il Decreto Legge n. 148/2017 ha fissato la scadenza di pagamento delle rate di luglio e settembre 2017, al prossimo 30 novembre. Pertanto, se il contribuente ha già pagato, seppur in ritardo, la definizione agevolata è ancora valida. Per non perdere i benefici previsti, dovranno essere rispettate le altre eventuali scadenze indicate nel piano di rateizzazione scelto dal contribuente al momento dell’adesione alla definizione agevolata (Modello DA-1).

DOMANDA: Dopo aver pagato quanto dovuto entro il 30 novembre, cosa succede?

Il contribuente dovrà rispettare le scadenze del suo piano di rateizzazione indicate al momento dell’adesione alla definizione agevolata che, come previsto dal Decreto Legge n. 193/2016 convertito dalla Legge n. 225/2016, fissa la eventuale quarta rata ad aprile 2018 e la quinta e ultima a settembre 2018.

DOMANDA: Per pagare le rate scadute a luglio e a settembre, si posssono utilizare i bollettini che inviati in precedenza da Equitalia?

Sì, è possibile utilizzare i bollettini di pagamento che erano stati inviati dall’Agente della Riscossione insieme alla comunicazione delle somme dovute. Restano validi anche i bollettini relativi alle eventuali rate successive, se richieste nell’istanza di adesione alla Definizione Agevolata (Modello DA-1).

La rottamazione-bis. I contribuenti non ammessi alla 1° edizione

Il D.L. 148/2017 ammette altresì la possibilità di accedere alla Definizione Agevolata dei carichi ai debitori che in precedenza erano stati esclusi perché non in regola con il pagamento delle rate, in scadenza al 31/12/2016, dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del D.L. 193/216).

La rottamazione dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2016 (D.L. 193/2016) era ammessa anche per quei contribuenti che avevano già una dilazione in essere per gli stessi importi a debito; in particolare il Decreto fiscale prevedeva la possibilità di presentare istanza di rottamazione qualora però risultavano adempiuti tutti i pagamenti con scadenza dal 1°ottobre al 31 dicembre 2016.

In presenza di rate scadute in data anteriore al periodo temporale 1° ottobre-31 dicembre trovava applicazione l’art.31 del D.P.R. 602/73:

  • se il contribuente è debitore di rate scadute il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull’ammontare delle prime, comprese le indennità di mora, i diritti e le spese maturati a favore dell’esattore;
  • nei riguardi delle rate scadute l’imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d’imposta, di sopratassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennità di mora e non può essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore dell’esattore se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennità di mora.
  • per i debiti di imposta già scaduti l’imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote di imposta ugualmente garantite con precedenza a quella più remota.

Stando a quanto appena detto, successivamente confermato dall’Ex Equitalia nei  vari chiarimenti ufficiali e non, forniti in materia, dunque il contribuente anche qualora provvedeva al pagamento delle rate di ottobre, novembre e dicembre 2016, in presenza di rate scadute antecedenti al periodo citato gli importi versati, venivano imputati a ritroso partendo dalla rata scaduta più remota; in questo modo dunque risultavano scoperte le rate di ottobre, novembre, dicembre, il cui obbligo di pagamento per accedere alla definizione agevolata era disposto per Legge.

Da qui dunque il rigetto della domanda di ammissione.

Per effetto del Decreto Fiscale che accompagna la Manovra 2018, viene data la possibilità di accedere alla Definizione Agevolata dei carichi ai debitori che in precedenza erano stati esclusi perché non in regola con il pagamento delle rate, in scadenza al 31/12/2016, dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016(data di entrata in vigore del D.L. 193/216). Tale facoltà può essere esercitata presentando istanza all’Agente della Riscossione entro il 31 dicembre 2017.

A tal proposito:

  • la nuova richiesta di adesione alla Definizione Agevolata (Modello DA-R) può essere presentata entro il 31 dicembre 2017;
  • dovranno essere versate entro il 31 maggio 2018, le rate scadute alla data del 31 dicembre 2016 e non corrisposte riferite al piano di dilazione originario;
  • in caso di mancato versamento l’istanza è improcedibile;
  • gli importo dovuti in seguito alla riammissione alla definizione agevolata, compresi gli interessi di dilazione, possono invece essere pagate in un numero massimo di 3 rate scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018.

Fonte: sito Agenzia delle Entrate-Riscossione-Le scadenze per i soggetti riammessi.

IL CALENDARIO DELLE SCADENZE

Regolarizzazione istanze respinte

(Diniego ex art. 6 comma 8 del Decreto Legge n. 193/2016)

31 dicembre 2017 Termine ultimo per presentare la richiesta di regolarizzazione
31 marzo 2018 Termine entro cui Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà l’ammontare delle rate scadute da versare in un’unica soluzione per regolarizzare le istanze respinte
31 maggio 2018 Termine ultimo per versare le rate scadute in un’unica soluzione per poter accedere ai nuovi benefici per le istanze respinte
31 luglio 2018 Termine entro cui Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà al contribuente l’ammontare delle somme ai fini della Definizione Agevolata
30 settembre 2018 Termine ultimo per pagare la prima o unica rata
31 ottobre 2018 Termine ultimo per pagare la seconda rata
30 novembre 2018 Termine ultimo per pagare la terza rata

Normative e prassi

  • D.L. 193/2016;
  • D.L. 148/2017;
  • Legge 225/2016;
  • D.P.R. 602/73;
  • Comunicato stampa Agenzia delle Entrate-Riscossione del 26 ottobre 2017.

 

 

17 Nov 2017

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