Rottamazione bis. I carichi effettivamente definibili
posted in Fiscal News by redazione
La rottamazione-bis, come da D.L. 148/2017, per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre dello stesso anno, segue le disposizioni normative originarie anche in riferimento all’ambito oggettivo dei carichi definibili; rimangono dunque in essere le espresse esclusioni previste dal D.L. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge 225/2016. I contribuenti che entro il prossimo 15 maggio 2018 intendono presentare apposita istanza di definizione ricorrendo al Modello DA-2017 devono dunque ben tenere a mente per quali carichi è possibile accedere o meno alla stessa definizione. Pare opportuno precisare che per effetto di un emendamento approvato nell’iter di conversione in legge del decreto sopra citato potrebbero essere ammesse alla nuova finestra di rottamazione dei ruoli, anche i carichi affidati dal 2000 al 2016 che non siano stati già oggetto di dichiarazione di adesione alla precedente definizione dei ruoli di cui al D.L. 193/2016. Sempre per effetto del D.L. 148 viene altresì data la possibilità di accedere alla definizione agevolata dei carichi ai debitori che in precedenza erano stati esclusi perché non in regola con il pagamento delle rate in scadenza al 31/12/2016 in riferimento a piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016(data di entrata in vigore del D.L. 193/216).
La definizione agevolata permette al contribuente debitore, destinatario di una cartella esattoriale, accertamento esecutivo o avviso di addebito Inps, di far fronte agli importi a debito richiesti provvedendo a pagare:
- le somme affidate all’Agente della Riscossione a titolo di capitale e interesse; il contribuente oltre ad esempio alla maggiore imposta evasa versa anche gli importi relativi alla ritardata iscrizione a ruolo;
- le somme maturate a favore dell’Agente della Riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e di spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
Non sono dunque da pagare le sanzioni e gli interessi di mora.
Le somme dovute in via agevolata per la rottamazione bis possono essere sempre versate in un numero massimo di 5 rate, cosi come prevedeva la normativa originaria, con scadenza nel 2018 a luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 mentre, per il 2019, la scadenza è fissata a febbraio.
IL CALENDARIO DELLE SCADENZE
Definizione agevolata 2017 (Decreto legge n. 148/2017) |
|
31
Marzo 2018 |
Termine entro cui Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà i carichi affidati dagli Enti entro il 30 settembre 2017 per i quali non risulta notificata la relativa cartella di pagamento. |
15
Maggio 2018 |
Termine ultimo per presentare la domanda di adesione alla Definizione Agevolata. |
30
Giugno 2018 |
Termine entro cui Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà al contribuente l’ammontare delle somme ai fini della Definizione Agevolata 2017. |
31
Luglio 2018 |
Termine ultimo per pagare la prima o unica rata. |
30
Settembre 2018 |
Termine ultimo per pagare la seconda rata. |
31
Ottobre 2018 |
Termine ultimo per pagare la terza rata. |
30
Novembre 2018 |
Termine ultimo per pagare la quarta rata. |
28
Febbraio 2019 |
Termine ultimo per pagare la quinta e ultima rata. |
La rottamazione-bis. I carichi definibili
Le disposizioni normative di cui alla definizione agevolata prevedono espressamente che non è possibile presentare istanza di adesione per carichi riguardanti:
- le risorse comunitarie quali dazi e accise;
- l’Iva riscossa all’importazione;
- le somme dovute “a titolo di recupero di aiuti di Stato” ai sensi dell’art.14del Regolamento CE n°659/99;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada; in questo caso la definizione agevolata riguarderà soltanto gli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- le sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
Esclusioni pienamente valide anche per la rottamazione-bis. |
Come specificato dall’Amministrazione Finanziaria, con la Circolare n°2/2017, in riferimento alla prima rottamazione dei ruoli, a titolo esemplificativo, rientrano fra le sanzioni pecuniarie amministrative non tributarie:
- le sanzioni ai sensi dei commi 3 e 5 dell’art. 3 del Decreto-Legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73, relative all’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato;
- le sanzioni nei confronti dei soggetti pubblici o privati che abbiano irregolarmente conferito incarichi a dipendenti pubblici.
In sostanza, non sono definibili le sanzioni amministrative che non appartengono alla giurisdizione tributaria.
A tal proposito si richiama la Sentenza 14 maggio 2008, n. 130 con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto che con specifico riguardo alla giurisdizione tributaria, (…) che essa «deve ritenersi imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del rapporto» e che la medesima non può essere ancorata «al solo dato formale e soggettivo, relativo all’ufficio competente ad irrogare la sanzione» L’art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 stabilisce che “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio …”. |
Tali indicazioni dunque vanno ora rapportate alla nuova finestra di ammissione alla Definizione Agevolata.
Devono ritenersi esclusi dalla rottamazione anche i carichi emessi per il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato membro dell’Unione Europea, in uno Stato estero aderente alla Convenzione OCSE/CoE o in uno Stato estero con cui l’Italia ha stipulato una convenzione bilaterale in materia di assistenza alla riscossione. Tali somme, infatti, debbono ritenersi comunque non definibili in quanto non rientrano nella disponibilità dello Stato italiano, analogamente alle risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea (Circolare A.D.E. n°2/2017.) |
In base a quanto detto, sono annoverate nell’ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo/tributarie.
Le sanzioni rottamabili, in materia di Imposte Dirette, Indirette e di Registro riguardano:
|
In questo caso il contribuente sarà tenuto a versare solo le somme maturate a favore dell’Agente della Riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e di spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
IL PUNTO SULLE SANZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA FISCALE
Possono essere annoverate tra le sanzioni per violazioni tributarie anche quelle collegate all’assistenza fiscale prestata dagli intermediari abilitati (artt. 7- bis e 39 del D.Lgs.241/97).
Un caso lampante è rappresentato ad esempio dall’apposizione di un visto di conformità infedele legato alla presentazione del Modello 730. Il D.Lgs. 175 del 2014 all’art. 6 prevede espressamente che in caso di apposizione di un visto infedele il soggetto che ha prestato assistenza fiscale sia il CAF o il Professionista Abilitato è tenuto al versamento dell’importo della maggiore imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. |
La riconducibilità delle sanzioni legate all’assistenza fiscale nel novero delle violazioni tributarie è dovuta all’intervento legislativo della Legge Finanziaria 2007 che riformulando disciplina delle sanzioni in capo agli intermediari abilitati ha precisato che a tali sanzioni “si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Tale ultimo Decreto è proprio rubricato “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della Legge 23 dicembre 1996, n.662. Da qui quindi, la possibilità di definire in via agevolata anche le sanzioni collegate all’assistenza fiscale prestata dai professionisti abilitati. |
Normativa e prassi
- D.L. 193/2016;
- D.L. 148/2017;
- Legge 225/2016;
- D.P.R. 602/73;
- Comunicato stampa Agenzia delle Entrate-Riscossione del 26 ottobre 2017.