Erogazioni liberali alle ONLUS anche tramite credito telefonico
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La Legge annuale per il mercato e la concorrenza, ossia la Legge n. 124 del 4 agosto 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017 e in vigore dal 29 agosto 2017, tra le novità, ne ha anche previsto alcune di carattere fiscale.
Una di queste prevede la possibilità di effettuare le erogazioni liberali alle ONLUS anche tramite credito telefonico (art. 1, commi 49 -52, della Legge). Ciò allo scopo di favorire i pagamenti con modalità digitali e le erogazioni liberali attraverso strumenti di pagamento in mobilità.
Ambito oggettivo
Le erogazioni liberali che possono essere effettuate anche tramite credito telefonico sono quelle destinate a favore di:
- ONLUS ex articolo 10, D.Lgs. n. 460/1997;
- Associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri ex art. 7, Legge n. 383/2000
- Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 460/1997.
Il D.Lgs. n. 117 del 03.07.2017, recante il Codice del Terzo settore (in vigore dal 3 agosto 2017), ha disposto:
Pertanto, nell’interpretazione e nell’applicazione delle nuove disposizioni in materia di effettuazione delle erogazioni liberali mediante credito telefonico, si dovrà tener conto di tali abrogazioni e dell’operatività, in luogo delle norme abrogate, delle disposizioni del Codice del Terzo settore. Inoltre, è il caso di segnalare che il Codice del Terzo Settore ha disposto nuove regole in tema di deducibilità/detraibilità delle erogazioni liberali alle ONLUS, in base alle quali:
Tuttavia, queste regole sulla deducibilità/detraibilità si applicheranno dal periodo d’imposta 2018, come modificato dal maxi-emendamento al decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018 (Decreto legge n. 148/2017), attualmente in corso di conversione in Parlamento (Atto Camera n. 4741), che interviene proprio su alcune disposizioni del Codice del Terzo Settore. Pertanto, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2017, valgono ancora le vecchie regole, secondo le quali le persone fisiche e le società potranno continuare a dedurre dalla propria base imponibile le somme donate, fino a un massimo del 10% del reddito dichiarato (e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui) e resta anche la facoltà per le persone fisiche di scegliere, in alternativa alla deduzione, la detrazione Irpef del 26% sulle erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore ai 30.000 euro annui. |
Le modalità attuative: in corso di definizione
Entro il 28 ottobre 2017 (60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge in esame) avrebbe dovuto essere emanato un Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentiti il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Banca d’Italia, finalizzato a disciplinare le disposizioni attuative della nuova modalità di effettuazione delle erogazioni liberali alle ONLUS tramite credito telefonico. Tuttavia ad oggi il Decreto Mise non è ancora stato emanato. Ad ogni modo, il decreto definirà:
- le modalità con cui effettuare le erogazioni liberali;
- i requisiti di accesso;
- le modalità di fruizione del servizio.
Decreto attuativo del MISE atteso
- Modalità di effettuazione delle erogazioni liberali con credito telefonico
- Requisiti di accesso;
- Modalità di fruizione del servizio
Trattamento fiscale erogazioni liberali tramite credito telefonico
La Legge sulla Concorrenza 2017 prevede espressamente che le nuove erogazioni liberali alle ONLUS effettuate tramite credito telefonico, costituendo appunto “erogazione liberale”, sono escluse dall’ambito di applicazione dell’IVA.
Tuttavia, tali erogazioni liberali non sono deducibili né detraibili ai fini delle imposte sui redditi.