Ristrutturazione condomini
posted in Fiscal News by redazione
Con la stesura del presente documento intendiamo comunicare che, la Legge di Bilancio 2018 ha “aggiornato” le detrazioni spettanti per gli interventi di efficienza energetica, di recupero del patrimonio edilizio, di adozione di misure antisismiche e messa in sicurezza statica degli edifici per i condomini.
Premessa
La Legge di Bilancio 2018 non è intervenuta sulla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali in quanto la stessa è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021.
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI | |||
Tipologia intervento |
Detrazione spettante |
Spesa massima |
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Fino al 31.12.2016 |
Dall’1.1.2017 al 31.12.2021 |
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Generalità degli interventi agevolabili |
65% |
Specifico limiteprevisto pertipologia di intervento |
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Interventi che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda |
— (*) |
70% |
€ 40.000Xnumero unitàdel condominio |
Interventi volti a migliorare la prestazione energetica, invernale ed estiva, dai quali si consegue almeno la qualità media di cui al DM 26.6.2015 |
— (*) |
75% |
(*) Fino al 31.12.2016, per le spese relative a tali particolari interventi è possibile fruire della detrazione del 65% facendo rientrare i lavori in uno degli “ordinari” interventi agevolabili.
Cessione del credito
In luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili di riqualificazione energetica riguardanti parti comuni condominiali.
CESSIONE DEL CREDITO DETRAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA |
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TIPOLOGIA INTERVENTO |
CESSIONE CREDITO |
Dall’1.1.2016 – solo su parti comuni condominiali |
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“Generalità” degli interventi agevolabili |
· solo da parte dei c.d. “soggetti incapienti”· ai fornitori che hanno eseguito gli interventi |
Dall’1.1.2017 – solo su parti comuni condominiali |
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Interventi che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda |
· da parte di tutti i soggetti cui spetta la detrazione (capienti / incapienti)· ai fornitori o altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione |
Interventi volti a migliorare la prestazione energetica, invernale / estiva, da quali consegue la qualità media di cui al DM 26.6.2015 |
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Dall’1.1.2018 sia su singole unità immobiliari che su parti comuni condominiali |
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“Generalità” degli interventi agevolabili |
· da parte di tutti i soggetti cui spetta la detrazione (capienti / incapienti)· ai fornitori o altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione |
Bonus per interventi di recupero edilizio e sisma bonus
È prorogata, per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché 31.12.2017), la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 50% su un importo massimo di € 96.000.
ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE / MESSA IN SICUREZZA STATICA DEGLI EDIFICI (1) |
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Tipologia intervento |
Detrazione spettante |
Spesa massima |
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Fino al 31.12.2016 |
Dall’1.1.2017al 31.12.2021 |
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“Generalità” degli interventiex art. 16-bis, comma 1,lett. i), TUIR |
· Zona 1 e 2· Procedure autorizzatorie dal 4.8.2013· Abitazioni principali e attività produttive |
· Zona 1, 2 e 3· Procedure autorizzatorie dall’1.1.2017· Abitazioni e attività produttive |
€ 96.000 |
10 rate annuali |
5 rate annuali |
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65% |
50% |
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Se da detti interventi deriva il passaggio a 1 classe di rischio sismico inferiore |
— (2) |
· 70%· 75% se su parti comuni condominiali (3) |
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Se da detti interventi deriva il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiore |
— (2) |
· 80%· 85% se su parti comuni condominiali (3) |
- Dall’1.1.2017 sono comprese anche le spese per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.
- Fino al 31.12.2016 per tali spese è possibile fruire della detrazione del 65% ex art. 16-bis), TUIR.
- La detrazione del 75% – 85% è riconosciuta su una spesa massima di € 96.000 moltiplicato per il numero di unità del condominio.
Con riferimento a tali interventi su parti comuni condominiali con riduzione della classe di rischio sismico, dall’1.1.2017, in luogo della detrazione, i possibili beneficiari (capienti / incapienti) possono optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati con possibilità di cedere successivamente tale credito.