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Termini di versamento Redditi e IRAP 2024

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Anche quest’anno i termini di versamento previsti per il versamento delle somme dovute a saldo e primo acconto relative al modello Redditi e IRAP 2024 sono differenziati a seconda della tipologia di contribuente.

Di seguito il quadro delle scadenze, con riferimento alle quali si evidenziano in particolare due novità introdotte dal cd. decreto Adempimenti, decreto legislativo 1/2024, che ha modificato le modalità di rateizzazione, uniformando per tutti i contribuenti (titolari e non titolari di partita IVA) il termine di versamento delle rate successive alla prima, e introdotto la possibilità di una rateizzazione più ampia, con ultima scadenza prevista per il 16 dicembre 2024.

Gli allegati da consultare:

Scadenze versamento Redditi e IRAP 2024 anno imposta 2023. 2

Termini ordinari di versamento. 2

Quando si versa al 31 luglio senza maggiorazione dello 0,4%.. 3

Quadro riassuntivo. 4

Soggetti IRES. 4

 

Scadenze versamento Redditi e IRAP 2024 anno imposta 2023

Termini ordinari di versamento

Il termine ordinariamente previsto per il versamento delle imposte dovute a saldo per l’anno 2023 (imposte dirette e IRAP), nonché del primo acconto 2024, da parte delle persone fisiche e delle società di persone è stabilito, per norma, nel 30 giugno 2024 – articolo 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. Posto che quest’anno il 30 giugno cade di domenica, il versamento dell’unica rata, o della prima rata in caso di versamento frazionato, dovrà avvenire entro il 1° luglio 2024.

 

La norma prevede altresì che il versamento possa essere effettuato entro i successivi 30 giorni, ma maggiorando le somme dovute dello 0,4%. In tale caso la prima o unica rata dovrà essere versata entro il 31 luglio 2024.

 

 

OSSERVA Il D.lgs. 1/2024 ha modificato, rispetto al passato, i termini di pagamento, prevedendo la possibilità di versare a rate con ultima scadenza non più al 30 novembre, bensì al 16 dicembre. Di fatto, i contribuenti potranno godere di una rata in più, con scadenza 16/12/2024, fermo restando il fatto che il secondo acconto dovrà comunque essere versato entro il 30 novembre 2024.

 

 

NOTA BENE Infine, sempre il D.lgs. 1/2024 ha disposto che in caso di pagamento rateale, le rate successive alla prima scadano ogni 16 del mese (salvo festività e pausa estiva), e non, come in precedenza previsto, il 16 del mese per i soli titolari di partita IVA e a fine mese per i non titolari di partita IVA. In caso di pagamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi di rateazione.

 

Alla luce di quanto sopra, il quadro “ordinario” delle scadenze è quello risultante dal prospetto a seguire (tratto dalle istruzioni di compilazione Redditi PF 2024). Oltre a ciò, occorre tenere conto di quanto disposto dal cd. decreto Concordato, che consentirà di posticipare i versamenti senza maggiorazione dello 0,4%, così come spiegato successivamente.

Quando si versa al 31 luglio senza maggiorazione dello 0,4%

Con il cd. decreto Concordato, decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, articolo 37, è stata previsto la possibilità di versare la prima o unica rata al 31 luglio 2024 senza dover maggiorare le somme dovute dello 0,4% a favore di:

A.     è soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito;
B.     è contribuenti in regime forfettario;
C.      è contribuenti in regime di vantaggi (cd. ex minimi);
D.     è soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

 

Ciò significa che tutti i soggetti che esercitano una attività (individuata tramite codice ATECO) per la quale siano stati approvati gli ISA, versano il 31 luglio senza dover maggiorare le somme dello 0,4%, e ciò vale anche se l’ISA non è applicabile (es. inizio o cessazione attività, multiattività, gruppo IVA ecc.) tranne nel caso in cui il contribuente non compili ISA in ragione del superamento della soglia massima di ricavi o compensi. Solo in quest’ultimo caso la scadenza resta il 1° luglio, con possibilità di versare al 31 luglio, ma in questo caso con maggiorazione.

Per i soci, i collaboratori familiari e gli associati, la scadenza “segue” quella del soggetto cui si riferiscono. Pertanto, se la società può versare il 31 luglio senza maggiorazione, anche il socio potrà versare il 31 luglio senza maggiorazione.

Se il contribuente ha titolo di versare al 31 luglio, le scadenze, e le possibili rate, sono quelle dello schema precedente, seconda colonna ma senza maggiorazione dello 0,4%. La norma, attualmente, non prevede una “seconda scadenza” per i soggetti che godono del rinvio al 31 luglio. In altri termini, i contribuenti che versano al 31 luglio senza maggiorazione non possono versare nei 30 giorni successivi con lo 0,4% in più. Occorre tuttavia evidenziare che è allo studio un decreto correttivo che dovrebbe nuovamente rivedere i termini di versamento, introducendo la possibilità di versare ad agosto con maggiorazione 0,4%, quanto meno con riferimento all’acconto. Il quadro delle scadenze è quindi, a tutt’oggi, dinamico e passibile di ulteriori modifiche.

Quadro riassuntivo (in base allo stato attuale della norma)

Di seguito un quadro riassuntivo delle scadenze, riportante le casistiche più comuni per persone fisiche e società di persone

Scadenza 1° luglio (o 31 luglio con +0,4%) Scadenza 31 luglio senza maggiorazione 0,4%
Soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, ma non si applicano, ma solo in presenza di causa di esclusione per superamento soglia ricavi/compensi Soggetti cui si applicano gli ISA
Soggetti non titolari di partita IVA e non soci “cd. privati” Soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, ma non si applicano per causa di esclusione (tranne superamento soglia ricavi)
Soci / Associati di soggetti ISA che non applicano ISA solo in caso di esclusione per superamento soglia ricavi / compensi Soci / associati / collaboratori familiari di soggetti che applicano gli ISA o che si trovano in presenza di causa di esclusione (tranne superamento soglia ricavi / compensi)
Soggetti che esercitano attività per le quali non sono stati approvati gli ISA Contribuenti in regime forfettario
  Contribuenti in regime di vantaggio (Ex minimi)

 

Soggetti IRES

Per i soggetti IRES, i termini di versamento sono influenzati anche dalla data di approvazione del bilancio.

Data di approvazione del bilancio Termine di versamento
Entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio è  1° luglio 2024 (oppure 31 luglio con maggiorazione 0,4%) se per l’attività esercitata non sono stati approvati ISA, oppure se esclusi per superamento della soglia massima di ricavi / compensi

è  31 luglio 2024 senza maggiorazione per i soggetti ISA (anche in presenza di causa di esclusione, tranne quella per superamento soglia ricavi-compensi)

Approvazione oltre il termine di quattro mesi, ma entro il 30 giugno è  Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione
Approvazione oltre il 30 giugno è  Entro il 31 luglio 2024
Mancata approvazione è  Entro il 31 luglio 2024

 

 

14 Giu 2024

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